Non punibile il dipendente che, durante il congedo parentale, ha assistito un genitore

La sentenza della Cassazione n. 6993 del 16 marzo 2025 afferma che è illegittimo il licenziamento irrogato a un dipendente che durante il congedo parentale per assistere il figlio sia partito per l’estero per dieci giorni per occuparsi della madre gravemente malata priva di altra assistenza e abbia lasciato il figlio alle cure di sua moglie. La Corte d’Appello di Trento, che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e di altri provvedimenti disciplinari irrogati al dipendente condannando la datrice di lavoro a reintegrare l’appellante e a risarcirgli il danno, ha ritenuto comprovato dall’istruttoria che il lavoratore – che nel periodo precedente aveva prestato la propria assistenza al figlio – fosse ritornato in Marocco, questa volta da solo, dove risiedeva la madre a causa dell’improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute, lasciando il figlio in Italia con la moglie.
La Corte ha rilevato inoltre che il lavoratore non avesse espletato alcuna attività di lavoro per conto terzi né avesse messo in atto altre condotte incompatibili con le motivazioni assistenziali. L’allontanamento temporaneo era doveroso e giustificato in assenza di elementi comprovanti una diversa intenzionalità. L’azienda ha proposto ricorso in Cassazione adducendo ben otto motivi. Tra l’altro ha insistito nell’affermare che vi fosse una grave violazione dei principi di correttezza e buona fede. Il motivo per cui era concesso il congedo parentale era la necessità di cura del figlio e non altro. La Cassazione non ha ritenuto fondati né questi né gli altri motivi del ricorso e l’ha respinto. Secondo la Suprema Corte la figura di “abuso di permesso” che conduce alla giusta causa di licenziamento non esiste quando la finalità della condotta sia stata quella di obbedire ad altri valori impellenti e non di pregiudicare interessi altrui. Non esiste alcun automatismo tra la mancata prestazione dell’assistenza al minore e la figura dell’abuso essendo necessario valutare, oltre alla oggettiva durata, la motivazione per cui essa non sia avvenuta.