Lo smartworking rientra nel novero delle possibilità in caso di persona con disabilità

Con la sentenza n. 605 del 10 gennaio 2025 la Cassazione ha affermato che l’istanza del dipendente disabile tendente ad ottenere di effettuare la prestazione lavorativa in regime di smartworking deve essere accolta perché rientra tra i “ragionevoli accomodamenti” che il datore di lavoro deve porre in essere per evitare di incorrere in una discriminazione ai danni del lavoratore disabile. Un dipendente di una Società di telecomunicazioni ha chiesto di poter svolgere le sue mansioni in regime di smartworking presso un’altra sede, dove era residente, in considerazione della sua disabilità. Di fronte al rifiuto della Società ha presentato ricorso al competente Tribunale di Nola che ha opposto una decisione di rigetto. La Corte d’Appello di Napoli, intervenuta a seguito di impugnazione dell’interessato, ha accolto la domanda ed ha ordinato alla Società di assegnare l’appellante alla sede indicata. In particolare, la Corte, considerati i gravi deficit visivi del lavoratore, invalido civile, ha riscontrato violazione dell’articolo 3 del D.Lgs n. 216/2003 in relazione alla mancata adozione da parte della società di ragionevoli accomodamenti prescritti dalla norma in funzione antidiscriminatoria con riguardo ai lavoratori con disabilità. La Società ha proposto ricorso in Cassazione che però è stato respinto. Secondo la Cassazione la necessaria considerazione dell’interesse protetto dei lavoratori disabili postula il principio dell’individuazione di soluzioni ragionevoli per assicurare il principio di parità di trattamento dei disabili garantito dall’articolo 5 della direttiva 2000/78 CE. Il termine di paragone è rappresentato dalle modalità della prestazione per i lavoratori non portatori di disabilità. Correttamente la Corte d’Appello ha individuato il “ragionevole accomodamento” organizzativo nella soluzione dello smartworking dall’abitazione, già utilizzato nel periodo pandemico. Senza comportare oneri finanziari sproporzionati, idoneo a contemperare l’interesse del disabile con quello del datore di lavoro.