Meccanismi differenziati
Come spiegato dall’Inps nella circolare 102/2025, la facoltà di rinuncia da parte del dipendente produce due effetti. In primo luogo, il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) a carico del lavoratore che ha esercitato detta facoltà. L’Inps chiarisce che resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota Ivs a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota Ivs a carico del datore di lavoro, un aspetto molto importante che si riflette positivamente sull’ammontare dell’assegno futuro, a differenza di quanto accadeva in passato con il superbonus Maroni che prevedeva lo stop al versamento dei contributi a carico del datore di lavoro con erogazione in busta. In secondo luogo, quindi, la conseguenza è che gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione Ivs a carico del lavoratore sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. È opportuno rimarcare che le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali, vale a dire sono esentasse, un aspetto fortemente incentivante che si traduce in un incremento netto in busta paga pari al 9,19%. La facoltà di rinuncia deve essere esplicita; essa può essere fatta prima della maturazione dei requisiti oppure contestualmente o successivamente alla maturazione dei requisiti medesimi, con il bonus che scatta in momenti diversi.