L’accesso alle prestazioni sanitarie sarà su quattro classi di priorità
Per effetto dell’articolo 1 del disegno di legge 2365, spetta al medico, nel caso di prima visita o di esame diagnostico, indicare l’appropriata classe di priorità; nel caso di primo accesso o di accessi successivi, viene anche indicato il quesito o il sospetto diagnostico. Si tratta di un passaggio molto delicato che chiama direttamente in causa il medico di prima visita. La prescrizione della prestazione avviene mediante la procedura della ricetta dematerializzata del sistema tessera sanitaria, mentre è atteso un decreto ministeriale per la definizione omogenea del quesito o sospetto diagnostico, al fine di attribuire un codice unico di classificazione. Le regioni e le province autonome promuovono ulteriori misure organizzative. È atteso un secondo decreto ministeriale con le linee guida per gli standard minimi omogenei per la redazione di percorsi diagnostico-terapeutici (Pdta) regionali in ambito oncologico. Il comma 4 indica le classi di priorità: U – urgente (entro le 72 ore); B – breve attesa (entro dieci giorni); D – differita (entro trenta giorni per le visite o sessanta giorni per gli accertamenti); P – programmabile (entro 120 giorni). Le regioni adottano ogni strumento per rispettare i tempi, mentre le Asl possono ricorrere anche ai privati accreditati. Sono previsti dei piani strategici annuali a livello di singola Asl. Possibile l’utilizzo del teleconsulto. Presso il ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, è istituito il Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (Singla) per governare la domanda delle prestazioni richieste, analizzare il fabbisogno nelle diverse regioni, identificare e quantificare il sistema dell’offerta, monitorare il rispetto delle condizioni di offerta (compreso equilibrio fra offerta istituzionale e attività libero-professionale intramoenia), integrare il modello di governance, definire le linee guida sulle articolazioni territoriali. È prevista una cabina di regia istituzionale, la quale può invitare i soggetti indicati, comprese le associazioni di pazienti. Sempre presso il ministero della salute, è istituito, come previsto dall’articolo 3, il registro delle segnalazioni e funzionalità dell’Osservatorio nazionale sulle liste di attesa. Gli oneri sono quantificati in 305mila euro per il 2025 più altri 40mila annui per il funzionamento. È atteso un decreto per la composizione. Anche in questo caso, come per il precedente Osservatorio dell’articolo 2, non è prevista la presenza del sindacato, ma soltanto delle organizzazioni civiche di tutela della salute, oltre alle presenze istituzionali di Stato e regioni.