Il soggetto formatore ha l’obbligo di predisporre e conservare per un periodo non inferiore a dieci anni un apposito fascicolo del corso, contenente: l’anagrafica completa dei partecipanti; il registro delle presenze con firme autografe; l’elenco dei docenti, anch’esso corredato da firme; il progetto formativo e il programma didattico; il verbale ufficiale della verifica finale dell’apprendimento. Al termine del percorso, viene rilasciato un attestato di frequenza e superamento valido su tutto il territorio nazionale. Per effetto dell’Accordo Stato Regioni, i soggetti formatori devono essere in possesso di determinati requisiti. I soggetti legittimati a erogare la formazione sono distinti in tre categorie: 1) soggetti istituzionali (enti pubblici quali INAIL, Regioni, ASL, Università, ecc); 2) soggetti accreditati (enti di formazione iscritti negli elenchi regionali con un’esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della salute e sicurezza sul lavoro); 3) altri soggetti qualificati (organismi paritetici, associazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro, fondi interprofessionali, purché eroghino la formazione direttamente). I datori di lavoro possono organizzare corsi per i propri dipendenti (lavoratori, preposti, dirigenti), a condizione che siano rispettati tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dall’Accordo. Il corpo docente deve possedere requisiti professionali e didattici conformi al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, ovvero: titolo di studio congruo rispetto alle materie trattate; esperienza documentata in ambito di salute e sicurezza sul lavoro; competenze didattiche certificate, dimostrabili attraverso attività pregresse di docenza o tramite la frequenza di percorsi formativi specifici per formatori. Inoltre, è fatto obbligo ai docenti di aggiornarsi almeno ogni tre anni, per un monte ore minimo di 24 ore, su tematiche relative a: evoluzione del quadro normativo; metodologie pedagogiche innovative; approfondimenti tecnici specialistici.