L’Accordo Stato Regioni prevede le seguenti attività formative. Per i lavoratori dipendenti, è previsto un corso di formazione generale, della durata di 4 ore, e un corso di formazione specifica, di 6 ore, con l’importante novità dell’eliminazione della distinzione tra rischio basso, medio e alto, superando quindi una segmentazione che in passato aveva generato ambiguità interpretative. Rispetto all’aggiornamento, vi è un obbligo formativo di almeno 6 ore ogni cinque anni, a prescindere dal settore di appartenenza. Per quanto riguarda i preposti, la formazione integrativa è 12 ore complessive (incrementate rispetto alle precedenti 8). L’aggiornamento è di 6 ore ogni due anni, con l’obbligo tassativo di erogazione in presenza fisica; è espressamente vietato l’utilizzo della modalità e-learning, anche per gli aggiornamenti. Per i dirigenti, la formazione è 12 ore, in riduzione rispetto al precedente monte ore (16), cui si aggiunge un modulo supplementare di 6 ore qualora il dirigente operi all’interno di cantieri temporanei o mobili. L’aggiornamento è di almeno 6 ore ogni cinque anni. Con riferimento ai datori di lavoro, è previsto un percorso formativo obbligatorio di 16 ore; tale percorso è strutturato in due moduli fondamentali: modulo giuridico-normativo e modulo gestionale-organizzativo in materia di sicurezza sul lavoro. È previsto, altresì, un modulo aggiuntivo di 6 ore per coloro che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili. L’aggiornamento è almeno 6 ore ogni cinque anni. Il completamento della formazione è obbligatorio entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, quindi entro il 24 maggio del 2026. In aggiunta, laddove il datore di lavoro svolga anche l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rspp, è previsto un modulo comune di 8 ore, che vale per tutti, da integrare con moduli specialistici per specifici comparti produttivi. L’aggiornamento, in questo caso, è di almeno 8 ore ogni cinque anni.