Diritto al lavoro
Il primo aspetto da analizzare è cosa succede nel momento in cui il lavoratore scopre di avere una malattia oncologica. I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, nei limiti, però, del cosiddetto periodo di comporto. Tale periodo è garantito dalla legge con rimando alla contrattazione collettiva. Nel pubblico impiego, ma anche in alcuni settori del lavoro privato, i giorni di assenza per le cure possono essere esclusi dal computo del periodo di comporto. Inoltre, il rispetto delle fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali non si applica alle terapie salvavita, compresa la chemioterapia. In tal caso, l’eventuale visita fiscale viene concordata con il lavoratore. In aggiunta, in caso di accertata riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, i lavoratori e le lavoratrici possono chiede di fruire di un periodo di congedo per cure della durata massima non superiore a 30 giorni nel corso di ogni anno. È richiesta la presentazione di adeguata documentazione, come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 119/2011. Il congedo è retribuito e a carico del datore del lavoro. La patologia oncologica può essere condizione per il riconoscimento dello status di disabilità grave, ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992, con la conseguenza che scattano i permessi (3 giorni al mese frazionabili in ore o 2 ore al giorno, ridotte a una se l’orario è inferiore a sei ore) direttamente per la persona malata o per il familiare che presta assistenza.