Con l’ordinanza n. 14848 del 28 maggio 2024 la Cassazione ribadisce che rientra nell’orario di lavoro – e va quindi regolarmente retribuito – il tempo impiegato dal lavoratore all’interno dell’azienda nell’espletamento delle attività necessarie anteriori e posteriori allo svolgimento della prestazione di lavoro. Alcuni dipendenti hanno convenuto in giudizio l’azienda chiedendo il pagamento della retribuzione per cinque minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro, dalla timbratura del cartellino in entrata fino al tornello posto all’ingresso al completamento della procedura di login, e di altri cinque minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro dal completamento della procedura di logoff fino alla timbratura del cartellino in uscita. La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato l’azienda a pagare la complessiva somma di euro 547,00 in favore di G.D., di euro 477,00 in favore di R.T. e di euro 513 in favore di M.M. Contro la sentenza l’azienda ha proposto ricorso per Cassazione. La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la Corte d’Appello si è adeguata all’interpretazione corrente e consolidata della normativa sull’orario di lavoro. La Corte, infatti, ha fondato la propria pronuncia sul principio di diritto secondo cui il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione siano necessarie e obbligatorie. Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività vera e propria (e quindi va sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa. La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari della prestazione lavorativa. Nella fattispecie è l’azienda che ha deciso dove collocare la postazione di lavoro e il percorso da effettuare, determinando la procedura di accensione del computer e stabilendo così anche i tempi necessari.