Con l’ordinanza n. 87 del 3 gennaio 2024 la Cassazione ha stabilito che il giudice deve disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ogni volta che accerti che il fatto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non sussiste. Indipendentemente dal criterio della evidente percezione di tale sussistenza, introdotto dalla legge Fornero (che stabiliva solo un’indennità e non la reintegra) e bocciato dalla Corte costituzionale con sentenza del 2022. Una lavoratrice dipendente di una Società cooperativa di Catanzaro è stata licenziata per asserita grave crisi economico-finanziaria della Società stessa. Prima il Tribunale poi la Corte d’Appello di Catanzaro hanno ritenuto illegittimo il licenziamento condannando la datrice di lavoro non a reintegrare la dipendente nel posto di lavoro ma a pagare ad essa un’indennità risarcitoria nella misura di venti mensilità della retribuzione di fatto oltre agli accessori di legge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la lavoratrice sostenendo, tra l’altro, che la Corte nonostante la ravvisata assenza della riorganizzazione ed esternalizzazione delle attività non ha applicato – sbagliando – la tutela reintegratoria ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi di manifesta insussistenza del giustificato motivo addotto a base del licenziamento, per l’accertata inesistenza della riorganizzazione aziendale, del nesso causale e per violazione dell’obbligo di tentativo di repechage. La Cassazione ha accolto il ricorso annullando la decisione della Corte d’Appello. Secondo la Suprema Corte i giudici di Catanzaro, pur avendo accertato l’inesistenza del riassetto organizzativo posto a base del licenziamento e pertanto l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto per il licenziamento, hanno erroneamente applicato la tutela indennitaria anziché la tutela reintegratoria a norma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La Cassazione ricorda che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la legge 604/1966 richiede necessariamente il verificarsi di tutte e tre queste condizioni insieme: 1) soppressione del settore lavorativo o del posto cui era addetto il dipendente; 2) riferibilità della soppressione a progetti datoriali diretti a incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, 3) impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse. L’onere di provare la sussistenza dei tre presupposti indicati sopra è a carico del datore di lavoro e resta escluso che sul lavoratore incomba l’onere di dimostrare quali sono i posti a lui assegnabili.