Con l’ordinanza n.1975 del 18 gennaio 2024 la Cassazione afferma che deve ritenersi pienamente valida la conciliazione sottoscritta fuori dalla sede sindacale purché sia dimostrato l’intervento attivo nella vicenda del rappresentante sindacale e la volontarietà della sottoscrizione del lavoratore. La necessità che la conciliazione sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale ma serve solo ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell’atto transattivo che si accinge a compiere. Se tale consapevolezza viene acquisita con l’intervento del sindacalista ciò è sufficiente a raggiungere lo scopo voluto dalla legge. Il caso è quello di una lavoratrice alle dipendenze di una società di Casoria con mansioni prima di segretaria e centralinista poi con mansioni superiori fino a giungere a quelle di elaborazione paghe e analisi e gestione della contabilità. Prima di iniziare la causa aveva sottoscritto un verbale di conciliazione di cui chiedeva però che fosse dichiarata la nullità perché non era stato stipulato in sede sindacale. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per intervenuta conciliazione. Anche la Corte d’Appello di Napoli confermava tale decisione. La lavoratrice ha presentato ricorso per Cassazione sostenendo, tra altri motivi, che i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto sussistente una valida conciliazione sindacale senza verificare l’effettività dell’assistenza sindacale e la concretezza della transazione. La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Secondo la Cassazione la necessità che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede del sindacato tende ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell’atto dispositivo che sta per compiere e quindi ad accertare che la conciliazione corrisponda ad una volontà genuina del lavoratore. Se tale consapevolezza risulta comunque acquisita attraverso le esaurienti spiegazioni date dal conciliatore sindacale incaricato dal lavoratore, lo scopo voluto dal legislatore deve ritenersi raggiunto. In tal caso la stipula del verbale di conciliazione in una sede diversa da quella sindacale non produce alcun effetto invalidante sulla transazione. Se la conciliazione è conclusa in sede diversa da quella sindacale spetta al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore grazie alla effettiva assistenza sindacale ha avuto piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte. Nella fattispecie si è provato il ruolo di assistenza effettiva svolto dal rappresentante sindacale.