Anche gli enti bilaterali entrano in gioco nella partita degli accordi collettivi

Il disegno di legge 1407, approvato dalla Camera dei deputati e ora in discussione al Senato, è finalizzato a dare attuazione all’articolo 46 della Costituzione, allargando e consolidando i processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese L’articolo 1 originario è stato, in parte, riformulato, inserendo il richiamo alla collaborazione, ai livelli occupazionali e alla valorizzazione del lavoro sul piano economico e sociale. L’articolo 2 indica le definizioni, ai sensi del presente disegno di legge, di partecipazione gestionale, di partecipazione economico-finanziaria, di partecipazione organizzativa, di partecipazione consultiva, di contratti collettivi (il riferimento è ai soggetti comparativamente più rappresentativi e all’articolo 51 del dlgs 81/2015), di enti bilaterali. Rispetto alla formulazione originaria sono stati cassati i riferimenti relativi all’impresa socialmente sostenibile e ai piccoli azionisti, con quote azionarie non superiori a 40mila euro pro capite e comunque non superiori all’1 per mille del capitale sociale, mentre è il riferimento agli enti bilaterali è stato inserito nel corso del passaggio alla Camera. Da più parti, durante le audizioni parlamentari, è arrivata una sollecitazione. Secondo molte sigle, una riflessione andrebbe fatta sulla possibile estensione anche ai soggetti sindacali maggiormente rappresentativi in un’ottica di allargamento della base democratica del processo di definizione di strumenti partecipativi all’interno delle aziende.