Sistema duale e non

Il capo II del disegno di legge 1407 è relativo alla partecipazione gestionale dei lavoratori. Ai sensi dell’articolo 3, nelle imprese cui previsto il sistema duale, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nei consigli di sorveglianza. Nella riformulazione dell’articolo 3, la partecipazione è rimandata ad una previsione all’interno dello statuto, disciplinata da contratto collettivo, e non al contratto collettivo direttamente. È stato cassato il riferimento ad una presenza minima di un quinto dei consiglieri, come pure quello alla nomina di supplenti. Tolti anche i commi relativi ai meccanismi premiali e all’applicazione alle società cooperative di consumo; per quest’ultime, però, si rimanda a quanto disposto all’articolo 14. Nelle società che non adottano il sistema duale, secondo quanto previsto dall’articolo 4, la partecipazione dei lavoratori è all’interno del Consiglio di amministrazione. La procedura per l’individuazione è la medesima. È stato cassato l’originario articolo 5, per effetto del quale le società a partecipazione pubblica avrebbero dovuto integrare il Cda con almeno un amministratore nominato. In questo senso, potrebbe insorgere, quindi, una questione interpretativa, in quanto per alcuni commentatori anche le società a partecipazione pubblica dovrebbero adeguarsi alle norme generali valide per tutte le società; una interpretazione che, però, non convince altri commentatori.