Saltano i riferimenti alla pubblica amministrazione e agli istituti di credito
Il Capo V del disegno di legge 1407 è relativo alla partecipazione consultiva dei lavoratori. Ai sensi dell’articolo 9, nell’ambito delle commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali possono essere coinvolti in merito alle scelte aziendali. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni, le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti. Le commissioni possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale. L’articolo 12 originario (ora articolo 9) trovava applicazione soltanto nelle imprese con oltre 50 dipendenti. Cade l’obbligatorietà della consultazione, mentre viene cassato il riferimento alle materie oggetto di consultazione (dati economici e finanziari, scelte strategiche, investimenti, nuovi prodotti e processi produttivi, nuovi modelli organizzativi, utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, adozione di piano di transizione ecologica e digitale e di sostenibilità aziendale, situazione occupazionale, parità di genere, riqualificazione e formazione). Eliminato anche il vincolo di almeno una riunione all’anno. Cancellato pure l’articolo 13 originario che estendeva l’applicazione alle pubbliche amministrazioni. L’articolo 10 definisce la procedura per la convocazione della commissione paritetica e per la definizione delle scelte; viene disciplinato il caso del mancato accordo. Nei casi di controversie interpretative è possibile rivolgersi alla Commissione nazionale presso il Cnel. L’articolo 10 riprende, con modificazioni l’articolo 14 originario, contraendo, però, i tempi della procedura. L’articolo 15 originario viene cassato. Esso trovava applicazione nei casi di consultazione preventiva e obbligatoria negli istituti di credito, nelle banche e nelle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali. Ai sensi dell’articolo 11, i contratti collettivi possono prevedere condizioni di miglior favore.