Cambia la disciplina della mobilità volontaria fra amministrazioni pubbliche diverse

L’articolo 3 interviene su diversi punti del decreto legislativo 165/2001, relativo alla pubblica amministrazione. Fra le altre cose, al comma 1, la Scuola superiore della pubblica amministrazione diventa Scuola nazionale dell’amministrazione; soprattutto, si fa riferimento al concorso unico per le modalità di accesso alla dirigenza pubblica, per le figure professionali comuni e le elevate professionalità, definendo le competenze della Commissione Ripam. La lettera c) del comma 1 riforma la disciplina del rapporto fra mobilità volontaria (quota minima al 15%) e procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale, introducendo delle norme transitorie, compresa la cessazione dei comandi alla data del 30 aprile 2026 in determinati casi. Sempre il comma 1, lettera d) fissa in tre anni la durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici anche per gli enti locali. Ulteriori interventi riguardano gli idonei non vincitori e l’utilizzo delle relative graduatorie: il tetto è fissato al 20% dei posti messi a concorso, al netto delle esclusioni definite per legge. La lettera e) del comma 1 è relativo all’attivazione delle notifiche di avvisi tramite il Portale unico del reclutamento (www.InPA.gov.it) da parte della persona che si iscrive al medesimo portale. Per effetto del comma 1, lettera f), la persona che ha conseguito un titolo di studi all’estero dovrà presentare l’istanza di riconoscimento del titolo solo in caso di superamento positivo del concorso pubblico (quindici giorni di tempo).