Forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco esclusi dalle norme sull’accertamento della inabilità

Sono diversi gli articoli del decreto-legge 25/2025 che intervengono sul personale delle amministrazioni pubbliche, con riflessi, in qualche caso, anche sul lavoro privato. Ai sensi dell’articolo 11, il personale di Agenzia delle entrate – Riscossione deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e affidabilità, come gli altri dipendenti pubblici. Per effetto del comma 1 dell’articolo 12, le assenze per Covid-19 sono equiparate alle altre assenze per malattia, per cui, a decorrere dal 15 marzo 2025, si applica la disciplina ordinaria, come conseguenza della abrogazione della norma che equiparava l’assenza causa Covid-19 al ricovero ospedaliero; abrogata anche la disposizione che escludeva il Covid-19 dal periodo di comporto. La disposizione vale per tutti i lavoratori dipendenti. Sempre l’articolo 12 interviene su diversi enti oggetto di riordino recente. I commi 11 e 12, che trovano applicazione negli anni 2025 e 2026, prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro, con preavviso di almeno sei mesi, nel caso in cui il dipendente abbia compiuto i 65 anni di età e può fruire della uscita pensionistica anticipata con anzianità contributiva; non più del 15% dei dipendenti in uscita. Il comma 14 autorizza l’assunzione da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di 96 unità di personale non dirigenziale. Il comma 1 dell’articolo 14, a decorrere dall’anno 2025, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui destinata all’incremento dei fondi del trattamento economico accessorio nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa. Il comma 4 destina 5.455.680 euro per il 2025 e 5 milioni per il 2026 all’erogazione dell’indennità di amministrazione al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sul pregresso del 2022, però. Il comma 6 autorizza la spesa di euro 20 milioni per l’anno 2025, di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. Per effetto dell’articolo 16, ai dipendenti pubblici e agli iscritti alle forme di previdenza esclusiva, assunti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile (legge 222/1984) per l’accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro e al servizio e per i conseguenti effetti previdenziali.