Doppia opzione in campo
L’articolo 3 e l’articolo 4 vanno letti insieme. Entrambi si occupano di partecipazione gestionale dei lavoratori, un concetto che rimanda alla collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa. La partecipazione gestionale è quella, per così dire, di maggior peso fra quelle realizzabili. L’articolo 3 si applica alle imprese che adottano il sistema dualistico, disciplinato dagli articoli 2409-octies e seguenti del Codice civile. Il sistema dualistico prevede un consiglio di gestione, a cui spetta la gestione dell’impresa, e un consiglio di sorveglianza, a cui spettano compiti diversi, tra cui quelli di sorveglianza. I singoli statuti, in seguito ad un accordo collettivo, prevedono, in questo caso, la presenza di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza. Le procedure per la loro individuazione è rimanda ai contratti collettivi, salvo il rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio e delle cause di esclusione della relativa nomina. Si parla sempre di partecipazione gestionale anche all’articolo 4, ma, in questa seconda fattispecie, si fa riferimento alle società che non adottano il sistema dualistico. Sempre prendendo a riferimento i contratti collettivi, gli statuti possono prevedere la partecipazione al Consiglio di amministrazione e, se costituito, al Comitato per il controllo sulla gestione, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati, dai lavoratori.