Distribuzione degli utili o, piuttosto, ingresso diretto nel capitale societario
Gli articoli 5 e 6 guardano alla partecipazione finanziaria dei lavoratori, quella che rimanda al concetto di democrazia economica. Nello specifico, l’articolo 5 è strettamente connesso alla disciplina dei fringe benefit. Con esso, trova applicazione, per il solo 2025, l’aliquota sostitutiva del 5% dell’Irpef, comprese le addizionali regionali e comunale, entro il limite di importo di 5mila euro lordi. L’aliquota sostitutiva si applica alle somme distribuite ai lavoratori dipendenti come partecipazione ad una quota di utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi. Considerando che l’aliquota ordinaria è del 10% e che il limite di importo è fissato a 3mila euro, il vantaggio ipotetico è di 2.050 euro, con la soglia massima, e di 150 euro di minore tassazione, se non si tocca l’importo. Comunque, in ogni caso, serve sempre un accordo collettivo, che, in questo caso, è aziendale o territoriale. Anche l’articolo 6 guarda alla partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Se l’articolo 5 è riferito alla distribuzione degli utili, l’articolo 6 è relativo alla sottoscrizione di piani per la partecipazione al capitale. Il riferimento è ad una serie di articoli del Codice civile: 2349 (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro); 2357 (acquisto delle proprie azioni); 2358 (altre operazioni sulle proprie azioni); 2441, comma 8, (diritto di opzione per le azioni di nuova emissione). La medesima disciplina si applica anche all’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato. In questo caso, occorre ricordare quanto previsto dall’articolo 1, comma 184-bis, della legge n. 208/2015 sull’esclusione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva Irpef i valori delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Per il solo anno 2025, è anche prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro, nella misura pari al 50 per cento del loro ammontare.