Cambiano le regole per gli incentivi fiscali in caso di ristrutturazione di immobili
Sempre sul versante della tassazione delle persone, ricordato che le regioni e gli enti locali possono intervenire sulle addizionali Irpef entro il 15 aprile 2025, la legge 207/2024 contiene ulteriori novità e conferme. Il comma 12 dell’articolo 1, ad esempio, innalza a 35mila euro, da 30mila euro, il limite di reddito da lavoro dipendente, superato il quale è precluso l’accesso al regime forfetario da lavoro autonomo con aliquota sostitutiva del 15%. La disposizione si applica in particolare nei cosiddetti contratti misti, parte da lavoro subordinato e pare da lavoro autonomo. Il successivo comma 13 fissa a 1000 euro, da 800 euro, la spesa detraibile per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado; vale anche per le scuole paritarie private. Con i commi da 54 a 56, viene, invece, rivisto il meccanismo di calcolo delle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, con decorrenza 1° gennaio 2025. Il comma 81 apporta ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, per effetto delle quali le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non concorrono a formare il reddito, se le stesse sono effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri meccanismi tracciabili. Tali spese, comprese quelle per i collaboratori e i dipendenti, sono deducibili se tracciabili.