Il caso dei lavoratori stagionali e di quelli assunti con contratto di apprendistato di III livello
Attraverso il Fondo Nuove Competenze, sono finanziabili una serie di costi. Nello specifico, gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero (100%), inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione del progetto. Inoltre, per il singolo datore di lavoro, la retribuzione oraria a carico del lavoratore è finanziata dal Fondo Nuove Competenze per un ammontare pari al 60% del totale, mentre per i Sistemi formativi e le Filiere formative la retribuzione oraria a carico del lavoratore è finanziata per un ammontare pari al 80% del totale. Per i disoccupati da almeno 12 mesi e per i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello), assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell’avvio della formazione, la retribuzione oraria a carico del lavoratore è finanziata dal Fondo Nuove Competenze per un ammontare pari al 100% del totale. La formazione è finanziata con due meccanismi. Per i datori di lavoro iscritti a un Fondo paritetico interprofessionale, la formazione è finanziata in tutto o in parte dal Fondo. Per i datori di lavoro partecipanti senza un Fondo paritetico interprofessionale, può essere finanziata attraverso il contributo di finanziamenti diversi, anche a voucher. Come si vedrà, rispetto all’adesione o meno ad un Fondo paritetico interprofessionale, scattano degli obblighi diversi in capo al datore di lavoro.