Diritti e doveri dei dipendenti
Con l’ordinanza n. 6787 del 14 marzo 2024 la Cassazione si è pronunciata in merito ai limiti del diritto di sciopero e ai criteri in base ai quali può essere giudicata illegittima una astensione collettiva dal lavoro. In particolare, secondo la Suprema Corte, lo sciopero è illegittimo se è idoneo a pregiudicare irreparabilmente la produttività dell’azienda, cioè la possibilità per l’imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti con pericolo per l’impresa come organizzazione istituzionale e compromissione dell’interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione. Sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose in quanto lesive della incolumità e della libertà delle persone o di diritti di proprietà delle aziende. Sono invece privi di rilievo l’apprezzamento sulla fondatezza o sulla ragionevolezza delle pretese perseguite. Per la legittimità dello sciopero non sono necessari né una proclamazione formale né un preavviso al datore di lavoro né tentativi di conciliazione. Il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell’azienda, è connaturato alla funzione di tutela coattiva propria dello sciopero stesso. Un’azienda di Piacenza ha licenziato trentatré dipendenti a seguito di adesione ad uno sciopero spontaneo e alle collegate manifestazioni di protesta ritenendo le giornate di sciopero e le sue modalità illegittimi tali da giustificare il licenziamento per giusta causa. Il ricorso di parte dei dipendenti è stato respinto in primo grado dal Tribunale di Piacenza mentre la Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto illegittimi i licenziamenti per insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo e li ha annullati condannando l’azienda alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro, al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali fino al giorno della effettiva reintegrazione oltre agli accessori di legge. Avverso la sentenza della Corte d’Appello l’azienda ha proposto ricorso in Cassazione, la quale ha ritenuto infondato il ricorso osservando che la Corte d’Appello ha osservato e valutato che lo sciopero era stato indetto con finalità e con modalità legittime. Secondo la Cassazione il datore di lavoro, rispetto allo svolgimento del conflitto collettivo, è tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità, salvi solo gli eventuali interventi necessari a proteggere l’incolumità delle persone o l’integrità dell’azienda.