La fruizione delle ferie interrompe il periodo di comporto per malattia

Con l’ordinanza n. 582 dell’8 gennaio 2024, la Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata su un licenziamento irrogato ad un lavoratore per superamento del periodo di comporto. È opportuno ricordare che in base all’articolo 2110 del Codice civile il datore di lavoro può licenziare il lavoratore dopo un periodo ininterrotto di assenza per malattia o infortunio (c.d. periodo di comporto) stabilito di norma dalla contrattazione collettiva. Di solito 180 giorni. Il comporto può essere anche per sommatoria (c.d. eccessiva morbilità) quando le assenze sommate nell’arco di un anno superino i 180 giorni. Un lavoratore dipendente da un’azienda di Santa Maria Capua Vetere viene licenziato perché ha superato il periodo di comporto di 180 giorni di malattia. Il Tribunale di questa città dichiara illegittimo il licenziamento sul rilievo che erano stati erroneamente computati cinque giorni di assenza del mese di agosto 2016 riferibili invece a ferie. La Corte d’Appello di Napoli, in sede di impugnazione, ha rilevato che alla scadenza dell’ultimo periodo di malattia il lavoratore aveva chiesto ed ottenuto cinque giorni di ferie, dal 1 al 5 agosto 2016, che erano scaduti in prossimità della pausa estiva prevista nel periodo 8-21 agosto. Ha quindi ritenuto che il lavoratore, che aveva chiesto di poter beneficiare delle ferie dopo la scadenza della malattia, non dovesse precisare la sua intenzione di interrompere il periodo di comporto. Ha giudicato la condotta datoriale, che dopo due anni aveva imputato a malattia i giorni di ferie, contraria a buona fede e correttezza. La Cassazione ha respinto il ricorso della Società, affermando che al lavoratore assente per malattia è consentito mutare il titolo dell’assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto. Anche in costanza di malattia, il datore è tenuto a concedere il periodo di ferie, attesa la garanzia costituzionale del diritto alle ferie.