Requisiti da possedere
L’articolo 3 della proposta di legge 2026, in discussione in Parlamento, definisce l’ambito di applicazione della stessa, vale a dire le attività spaziali condotte sul territorio italiano da operatori di qualsiasi nazionalità, nonché da operatori nazionali al di fuori del territorio nazionale. L’articolo 4 sottopone l’esercizio delle attività spaziali al rilascio di una autorizzazione obbligatoria, come accade in altri Paesi; sono previsti costi di istruttoria e il versamento di un contributo. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato estero sono riconosciute in un criterio di equivalenza. Ai sensi dell’articolo 5, per il rilascio dell’autorizzazione è richiesto il possesso di requisiti tecnici oggettivi (sicurezza, resilienza infrastruttura, sostenibilità ambientale), mentre per effetto dell’articolo 6, il rilascio è anche subordinato al possesso di requisiti soggettivi generali (condotta, capacità professionali, solidità finanziaria, contratto assicurativo, prevenzione delle collisioni) in linea pure con il codice dei contratti pubblici. L’articolo 7 disciplina il processo autorizzatorio, con la richiesta da presentarsi all’Asi che ha 60 giorni per le verifiche e la successiva trasmissione al Comint, per le ulteriori verifiche, prima della trasmissione alla Presidenza del Consiglio o altra Autorità per il rilascio dell’autorizzazione entro 120 giorni. Non vale il criterio del silenzio-assenso (si veda anche l’articolo 28). L’articolo 8 prevede l’ipotesi di modifica dell’autorizzazione per ragioni sopravvenute; si parla di mutamento sostanziale delle circostanze. L’Autorità responsabile può anche agire direttamente in caso di sicurezza nazionale o pericolo imminente. L’articolo 9 prevede la sospensione o la decadenza dall’autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizione autorizzative; sono previste limitazioni al contraddittorio, Le casistiche di sospensione o decadenza sono, comunque, indicate tassativamente. L’articolo 10 riguarda il caso del trasferimento dell’attività spaziale o della proprietà dell’oggetto spaziale; è sempre necessaria una autorizzazione. Ai sensi dell’articolo 11, l’Agenzia spaziale italiana vigila sulle attività condotte dall’operatore; in tal senso, vi è un obbligo di cooperazione da parte dell’operatore. L’articolo 12 dispone le sanzioni amministrative (da 150mila a 500mila euro) e penali (arresto da tre a sei anni e multa da 20mila a 50mila euro). L’articolo 13 rimanda a successivi decreti del Presidente del Consiglio per le norme tecniche attuative, mentre l’articolo 14 individua nell’Asi l’unica autorità di settore per la regolazione tecnica.