Azioni di rivalsa

L’articolo 18 definisce i limiti della responsabilità civile nello svolgimento delle attività spaziali per danni arrecati a terzi sulla superfice terrestre o ad aeromobili e persone e cose a bordo. L’operatore risponde nei limiti della copertura assicurativa stipulata, salvo casi specifici (assenza o oltre l’autorizzazione; danno con dolo o colpa grave; violazione degli obblighi di copertura assicurativa). Di certo, la copertura assicurativa, posta a limite della responsabilità civile nello svolgimento delle attività spaziali, dovrebbero essere congrua rispetto ai rischi che, inevitabilmente, appaiono destinati ad aumentare nel corso degli anni, stante il verosimile ed inevitabile incremento delle attività legate all’economia dello spazio. L’articolo 19 dispone che lo Stato possa avviare un’azione di rivalsa nei confronti dell’operatore spaziale in caso di danni causati nei confini di uno Stato straniero. L’articolo 20 contiene le disposizioni per il risarcimento dei danni causati a persone fisiche o giuridiche sul territorio italiano da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero. L’articolo 21 introduce un obbligo di garanzia assicurativa, o di altra garanzia finanziaria, per l’operatore spaziale autorizzato; sono indicate tre fasce di rischio, con massimale non inferiore a 50 milioni o a 20 milioni per le start-up per sinistro. La previsione di costi inferiori per le start-up è condivisibile; naturalmente, è importante circoscrivere in maniera puntuale il campo di applicazione per evitare comportamenti elusivi da parte del sistema imprenditoriale.