Il governo potrà adottare un decreto per individuare eventuali specifiche esigenze di personale

L’articolo 110 del disegno di legge di bilancio è fra quelli destinati ad alimentare forti polemiche, sebbene le disposizioni siano adottate nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione prevista nell’ambito del Pnrr. Nello specifico, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere, per l’anno 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 75%, e non del 100%, di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La disposizione non si applica al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato, mentre si applica alle Forze armate, ai Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, alle università, alle istituzioni e gli enti di ricerca, alle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, alle Autorità amministrative indipendenti, alle Camere di commercio e agli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio. Il limite al turn over trova applicazione anche nelle agenzie fiscali, negli enti di regolazione dell’attività economica, negli enti produttori di servizi tecnici e economici, negli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, nelle autorità di bacino del distretto idrografico, nelle fondazioni lirico-sinfoniche, nei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e nelle altre amministrazioni locali non ricomprese ai commi precedenti, con esclusione di soggetti costituiti in forma societaria, delle Onlus e delle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20. A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva delle istituzioni scolastiche è ridotta di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia. Con Dpcm, possono essere soddisfatte peculiari esigenze o consentire l’assunzione di specifiche professionalità in deroga e con compensazione fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale. Una parte dei risparmi di spesa è utilizzabile per incrementare del 10% i fondi relativi al trattamento accessorio. Sono, di conseguenza, adeguati i Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) delle amministrazioni interessate. Entro il 30 aprile di ciascun anno, le somme derivanti dall’applicazione dei commi precedenti sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni dei commi precedenti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.