Somministrazione e stagionali
Il disegno di legge Collegato Lavoro interviene su alcuni aspetti legati alle tipologie contrattuali. L’articolo 10 apporta alcune modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 81/2015, sopprimendo al comma 1 il quinto e il sesto periodo, relativi all’impiego di lavoratori in somministrazione presso il medesimo utilizzatore per periodi superiori a ventiquattro mesi, fino al 30 giugno 2025. Sono esenti dai limiti quantitativi i soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per effetto della modifica apportata all’articolo 34, le limitazioni in ordine all’utilizzo di lavoratori in somministrazione non operano in caso di disoccupati da almeno sei mesi (esclusi agricoli e inclusi coloro che sono in ammortizzatore sociale) e di lavoratori svantaggiati. L’articolo 11 interviene, invece, disciplinando le attività stagionali, nelle quali rientrano, oltre a quelle indicate nel Dpr 1525/1963, le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività in determinati periodi dell’anno, per esigenze tecniche produttive o collegate ai cicli stagionali produttivi o dei mercati, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli già sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria.
Apprendistato e alternanza
Sono diverse le disposizioni che rimandano all’apprendistato. A decorrere dal 2024, ai sensi dell’articolo 15, le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 205/2017, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione, sono destinate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome nell’ambito delle diverse tipologie di apprendistato (capo V del decreto legislativo 81/2015). L’articolo 18 modifica l’articolo 43 del dlgs 81/2015: dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica, è possibile trasformare il contratto in contratto di apprendistato professionalizzante, con durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato che non può eccedere la soglia individuata dalla contrattazione collettiva, o in contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca; è necessario, però, aggiornare il piano formativo. Guarda sempre ai giovani l’articolo 32 che istituisce presso il Ministero dell’istruzione e del merito l’Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Sempre presso il medesimo Ministero, è istituito l’Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; è atteso un decreto ministeriale.