Un ambiente che genera stress accentua il carattere persecutorio
La sentenza della Cassazione n.15957 del 7 giugno 2024 affronta il caso del risarcimento danni chiesto da una lavoratrice per asserite vessazioni datoriali subite nel posto di lavoro. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che, a prescindere dalla sussistenza o meno della fattispecie configurata come mobbing, in materia di tutela della salute sul lavoro, un ambiente stressogeno è configurabile come fatto ingiusto lesivo dell’articolo 2087 Codice civile con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento dei danni. Una dipendente ha convenuto in giudizio una pubblica amministrazione per ottenere un risarcimento danni a seguito di condotte riconducibili al mobbing. Il Tribunale di Forlì ha respinto il ricorso. La Corte di Appello di Bologna in sede di impugnazione della sentenza di primo grado ha confermato la decisione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice. Nei motivi di ricorso si è criticata la sentenza della Corte d’Appello per aver ritenuto generiche le allegazioni relative alla condotta di colleghi e superiori. Nel ricorso le condotte riguardavano comportamenti reiterati nel tempo da parte del superiore e consistenti in condotte ostili di carattere discriminatorio e persecutorio da cui era conseguita la mortificazione morale e l’emarginazione della lavoratrice dall’ambiente di lavoro con effetti lesivi del suo equilibrio psico-fisico e della sua personalità. Inoltre, secondo la ricorrente, la Corte ha ritenuto generiche ed irrilevanti le richieste istruttorie ancorché contenessero precisi riferimenti spazio-temporali e fossero volte a dimostrare il protrarsi delle tensioni, dell’ostilità e della conflittualità creatisi nel contesto lavorativo. La Cassazione, ribaltando totalmente le decisioni dei giudici di merito, ha accolto il ricorso della lavoratrice. Secondo la Cassazione è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona uniti all’intendimento persecutorio nei confronti della vittima.