Le numerose assenze per malattia e il raggiungimento degli obiettivi

Con l’ordinanza n. 10640 del 19 aprile 2024 la Cassazione si pronuncia su un caso di licenziamento irrogato dall’azienda ad un lavoratore a causa delle numerose assenze per malattia. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello ritenendo illegittimo il recesso in quanto intimato prima del superamento del periodo di comporto. La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva annullato il licenziamento intimato al lavoratore e condannato la Società datrice di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione con diritto a percepire un indennizzo pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il dipendente era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. Con riferimento al periodo di due anni di lavoro era stato assente per brevi ma ripetuti periodi di malattia per complessive 123 giornate lavorative. Tali assenze erano superiori alla media delle assenze del personale appartenente alla stessa categoria e prevalentemente adiacenti a periodi di feste. La Corte d’Appello ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse ricondotto il licenziamento alla previsione dell’articolo 2110 Codice civile e che il recesso, intimato prima del superamento del periodo di comporto, dovesse considerarsi nullo con applicazione della tutela reintegratoria, risultando irrilevanti le prove dedotte dalla Società datrice su elementi diversi rispetto a quello del mancato esaurimento del periodo di comporto. La Società ha proposto ricorso in Cassazione, la quale ha respinto il ricorso. Secondo la Suprema Corte, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore di lavoro le proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento.