La tutela dal licenziamento illegittimo nel primo anno di vita del bambino

Con l’ordinanza n. 35527 del 19 dicembre 2023 la Sezione Lavoro della Cassazione si è pronunciata in merito ad un caso di licenziamento di una lavoratrice prima che finisse l’anno di età del bambino motivato dal fallimento dell’azienda. Al riguardo ha ribadito che l’unico motivo che consente all’azienda di licenziare legittimamente una lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età è la cessazione totale dell’attività dell’impresa in senso sostanziale e non solo formale. Una lavoratrice dipendente da una società cooperativa di Arezzo, in congedo per maternità obbligatoria, è stata licenziata nonostante il figlio non avesse ancora compiuto il primo anno di età. La curatela fallimentare, subentrata dopo che l’azienda era fallita, si è giustificata sostenendo che a causa del fallimento l’attività dell’impresa era cessata e quindi non aveva più motivo di essere il divieto di licenziamento. Il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la nullità del licenziamento e ha condannato la curatela alla reintegrazione nel posto di lavoro dichiarando il diritto della lavoratrice ad una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d’Appello di Firenze ha poi confermato la pronuncia del Tribunale di Arezzo. La curatela fallimentare ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. Con esso si deduce che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, l’attività di impresa doveva intendersi cessata. La Cassazione ha respinto il ricorso condannando la curatela al pagamento delle spese di causa. Secondo la Cassazione il concetto di cessazione dell’attività di impresa disciplinato dall’articolo 54 D.lgs. n.151/2001 (Tutela della maternità) come deroga al divieto di licenziamento fa riferimento ad una concezione sostanziale e non formale. Tale deroga opera solo in caso di cessazione effettiva dell’intera attività aziendale e la prova di ciò incombe sul datore di lavoro. Del resto la norma è conforme all’articolo 37 della Costituzione.