Dai droni alle batterie per la mobilità elettrica, alla robotica, il lungo elenco dei prodotti strategici
Per effetto dell’articolo 11 del decreto-legge 84/2024, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, cui compete il monitoraggio, è istituito il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Entro il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche. Si tratta di un provvedimento condivisibile che interessa, peraltro, un lungo elenco di materie: per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica; componenti e apparecchiature per la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno; componenti e apparecchiature per le reti elettriche, per la produzione di energia rinnovabile, per aeromobili, per motori di trazione: produzione e stoccaggio dati; dispositivi elettronici mobili; fabbricazione additiva; pompe di calore; robotica; droni; lanciatori di razzi; semiconduttori. Per effetto della previsione contenuta all’articolo 12, alle controversie insorte sulle procedure o sul rilascio dei titoli abilitativi sui progetti strategici si applica l’articolo 12-bis del decreto-legge 68/2022 che accelera il giudizio. L’articolo 13 apporta alcune modifiche al Fondo nazionale del made in Italy; le risorse possono essere indirizzate anche verso le attività di estrazione e trasformazione, mentre le società di gestione del risparmio possono costituire dei fondi specifici. L’articolo 14 contiene alcune disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie critiche, con l’istituzione, fra l’altro, del Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi, presso il Ministero degli affari esteri. L’articolo 15 contiene alcune misure di coordinamento, mentre l’articolo 16 estende al 2024 gli effetti dell’articolo 13-bis del decreto-legge 104/2023, per effetto del quale lo Stato è autorizzato a realizzare operazioni su società di rilievo strategico, compresa l’acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, nel limite massimo di 2.525 milioni di euro.