Sottoscrizione

In Italia, per poter presentare una lista, i promotori per le sole elezioni europee 2024 sono stati tenuti a raccogliere almeno 15mila firme (di norma ne servirebbero 30mila), con almeno il 10% del totale in ognuna delle cinque circoscrizioni. Tale obbligo non si applica ai partiti o gruppi politici con almeno un rappresentante al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale, eletti con il proprio contrassegno, e i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali. Sono, inoltre, esonerate le liste contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito esente dall’onere di sottoscrizione delle candidature.

Incompatibilità

La norma base per le elezioni nel nostro Paese è rappresentata dalla legge 18/1979, che, però, negli anni, ha conosciuto delle modifiche ed integrazioni. In particolare, con la legge 78/2004, sono state recepite le norme precettive della decisione 2002/772 non presenti nel nostro ordinamento. Con tale legge, si è introdotta l’incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di componente del Parlamento nazionale. successivamente, con la legge 90/2004, sono state introdotte ulteriori incompatibilità, questa volta con riferimento a cariche elettive territoriali, vale a dire consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.