Gli Stati membri si muovono in autonomia, nel rispetto, però, di alcuni principi guida

I singoli Stati membri hanno ampi margini per organizzare la tornata elettorale, fermo restando il rispetto di alcuni principi comuni, contenuti principalmente in due disposizioni. In primo luogo, nell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom (c.d. Atto di Bruxelles, ratificato dall’Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150). Tale Atto ha sancito l’elezione diretta del Parlamento europeo, fissando alcuni princìpi comuni sulla durata del mandato, lo status, le incompatibilità e la verifica dei poteri del parlamentare europeo. L’Atto, nello specifico, sancisce che che: in tutti gli Stati membri l’elezione deve avere luogo durante un medesimo periodo, con inizio il giovedì mattina e termine la domenica successiva; i rappresentanti al Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni; la carica di rappresentante al Parlamento europeo è incompatibile con alcune cariche nell’ambito dell’Unione europea e in ambito nazionale. Successivamente, è intervenuta la decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002. Con tale decisione, si è anche disposto che: l’elezione sia di tipo proporzionale; il singolo Stato membro può fissare una soglia minima per l’attribuzione dei seggi, comunque non superiore al 5 per cento dei suffragi espressi; il singolo Stato membro può fissare un tetto alle spese sostenute dai candidati per la campagna elettorale. Inoltre, la decisione ha anche introdotto l’incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e di membro di un Parlamento nazionale, cosa che ha trovato applicazione a partire dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004, e la disciplina relativa alla vacanza dei seggi. Si ricorda che, in seguito, è intervenuta anche la decisione (Ue, Euratom) 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 2018 che ha ulteriormente chiarito alcuni passaggi contenuti nell’Atto del 1976.