Le imprese della pesca e dell’acquacoltura sono equiparate a quelle dell’agricoltura

Con l’articolo 1 del decreto-legge 63/2024, il governo mette in campo una serie di interventi urgenti in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, più direttamente esposte agli effetti della guerra russo-ucraina e alla diffusione di alcune specie aliene e agenti patogeni. Nello specifico, ai sensi del comma 2, le imprese che hanno subito una riduzione di almeno il 20% del volume d’affari possono chiedere la sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti. Le agevolazioni previste per le imprese agricole si estendono anche alla pesca e all’acquacoltura; la disposizione trova applicazione anche per le regole relative alla copertura assicurativa. 32 milioni di euro sono destinati ai produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva e alle imprese e ai consorzi della pesca e dell’acquacoltura. Il comma 6 disciplina l’attività di recupero degli aiuti di Stato, con la proroga di due anni delle scadenze, mentre il comma 7 introduce l’articolo 16-bis del decreto-legge 124/2023. Tale articolo prevede il riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura per il 2024. Il limite di spesa è di 40 milioni di euro; sono agevolabili gli investimenti su macchinari e per l’acquisto di terreni o per l’ampliamento di immobili, effettuati fino al 15 novembre 2024. Non sono agevolabili i progetti di importo inferiore a 50mila euro.