Contributi ridotti del 68%

L’articolo 2 prevede una agevolazione contributiva, nella misura del 68% di riduzione di quanto dovuto (articolo 01, comma 2, lettera b, del decreto-legge 2/2006), in favore delle imprese agricole rientranti nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, colpite dall’alluvione del maggio dello scorso anno. Le aree interessate sono indicate, nello specifico, all’allegato 1 del decreto-legge 61/2023. La riduzione si applica ai periodi di paga 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024. Gli oneri complessivi sono quantificati in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il comma 3 dell’articolo 2 apporta alcune modifiche alle procedura per la notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. La norma ha effetti sull’articolo 38, contenente disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale, del decreto-legge 98/2011. A tal fine, l’Inps è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, in modalità telematica, come previsto dalla normativa vigente, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a partire dallo scorso mese di luglio 2020 e non validamente notificati. Per essere valida, la notifica deve avvenire con una comunicazione individuale tramite raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità dell’interessato.