Il caso del dipendente sottoposto ad un carico di lavoro eccedente i normali parametri
Con l’ordinanza n. 6008 del 28 febbraio 2023, la Cassazione ha ribadito alcuni principi in materia di applicazione dell’articolo 2087 Codice civile (“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”). Nel caso di richiesta di condanna al risarcimento per danno biologico causato da superlavoro (prestazioni oltre il limite di tollerabilità) il datore di lavoro deve provare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili. In mancanza, si verifica la violazione dell’articolo 2087 per inadempimento dell’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro. Un dirigente medico dipendente da una Asl abruzzese ha convenuto in giudizio l’azienda per chiederne la condanna al risarcimento del danno biologico conseguente all’infarto del miocardio subito a causa del sottodimensionamento dell’organico che l’aveva costretto per molti anni a intollerabili ritmi e turni di lavoro. Il Tribunale di Lanciano ha respinto la domanda escludendo la responsabilità della Asl perché essa non aveva il potere di aumentare l’organico né di rifiutare ricoveri e prestazioni ai pazienti. Anche la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato il rigetto della domanda. Il dipendente ha proposto ricorso per Cassazione, la quale ha ritenuto fondati i motivi del ricorso perché il ricorrente ha dimostrato di essere stato sottoposto per molti anni a un superlavoro, ovverosia a turni ed orari di lavoro particolarmente intensi e prolungati con la colpevole inerzia della Asl. Per la Cassazione, il lavoratore è tenuto a provare l’inadempimento evidenziando i relativi fattori di rischio (modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa), mentre spetta, invece, al datore di lavoro dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili.