Articolo 28 dopo una sanzione in seguito ad una intervista ad un quotidiano di una Rsu

Con l’ordinanza n. 7676 del 16 marzo 2023, la Sezione Lavoro della Cassazione condanna per condotta antisindacale ex articolo 28 Statuto dei Lavoratori un datore di lavoro che aveva comminato la sanzione di un giorno di sospensione dal lavoro e dallo stipendio al membro della rappresentanza sindacale unitaria per aver rilasciato a un quotidiano una intervista di critica alle decisioni dell’azienda in merito ai turni e alle pause di lavoro, lamentando che, in determinati casi, si può arrivare a superare le 14 ore consentite. Il Tribunale di Ravenna ha giudicato frutto di condotta antisindacale la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione irrogata dal datore di lavoro al componente della Rsu. L’azienda, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 28 Statuto dei Lavoratori, ha proposto ricorso per Cassazione. Ha lamentato che il giudice non abbia considerato che la società, nel comminare la sanzione disciplinare al lavoratore, non aveva affatto inteso censurare l’intervista rilasciata da quest’ultimo, ovvero la divulgazione coram populo dell’esistenza di un contrasto sindacale in essere tra le parti. L’azienda aveva solo voluto contestare di esserle stato attribuito pubblicamente un illecito (in realtà inesistente) e cioè il fatto che avrebbe imposto ai propri dipendenti di lavorare oltre 14 ore al giorno. La Cassazione ha rigettato il ricorso condannando l’azienda al pagamento delle spese di causa oltre agli accessori di legge. Secondo la Suprema Corte la motivazione della sentenza impugnata soddisfa i requisiti normativamente previsti essendo chiaro il criterio logico che ha condotto il giudice del gravame alla formazione del proprio convincimento. Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui i fatti riferiti dal sindacalista circa una vertenza in atto siano assistiti da certezza circa la loro esistenza, non si può configurare una condotta denigratoria del datore di lavoro. Come è appunto nella fattispecie in esame.