Dal caporeparto al caposquadra, la sicurezza sul lavoro poggia sulla professionalità di questa persona

La Legge 215/2021 ha apportato numerose modifiche al D. Lgs. 81/2008. Uno degli aspetti più rilevanti è la responsabilizzazione della figura del Preposto, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente in campo. Il Preposto è definito alla lettera e), comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 come «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa». Il Preposto è comunemente definito “capo”, esempi tipici sono il referente di nucleo/reparto, il caposquadra, il caporeparto, il capoturno, il cuoco in cucina, il capo segreteria, il coordinatore. A seguito delle modifiche apportate al D.lgs. 81/08 nel dicembre 2021, con l’introduzione nell’art. 18 del comma b-bis), il Preposto per la sicurezza, deve essere individuato dal Datore di Lavoro o dal Dirigente. Spetta ai contratti e agli accordi collettivi di lavoro stabilire l’emolumento spettante al Preposto per lo svolgimento delle attività previste. Il Preposto, secondo quanto definito dal D.lgs. 81/2008, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.