Interventi sugli appalti

Si è molto parlato, nei mesi scorsi, dello stralcio di un pacchetto di opere dal Pnrr, per il mancato allineamento con le regole sulla rendicontazione. Se l’articolo 1 del decreto-legge 19/2024, provvede a mettere le risorse necessarie per coprire parte di quei progetti, l’articolo 12 detta i criteri per una corretta valutazione del livello di avanzamento dei lavori, con la conseguenza che continuano ad applicarsi le regole procedimentali individuate per il Pnrr, nonché le disposizioni sul rafforzamento e il supporto della capacità amministrativa, sul reclutamento di personale e sul conferimento di incarichi, sulle semplificazioni. Per il monitoraggio, ci si può avvalere del sistema informatico predisposto per il Pnrr, mentre restano confermate le eventuali assegnazioni di risorse per l’incremento dei prezzi dei materiali. La procedura semplificata per le conferenze di servizi è estesa al 31 dicembre 2024. Sempre nello stesso articolo, sono indicati i termini di applicazione di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 36/2023, in materia di appalti. Le amministrazioni centrali hanno trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari all’attuazione del Pnrr. Il comma 12 introduce una norma di semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana, mentre il comma 14 è riferito alla procedura di Valutazione di impatto ambientale. Per il trasferimento ordinato delle competenze dai commissari straordinari alla struttura di missione Zes unica Sud, vi è tempo fino al 31 marzo 2024.