Negli appalti e nei subappalti è fondamentale garantire agli operai il corretto trattamento economico

Il decreto-legge 19/2024, che interviene anche su diversi aspetti relativi alla gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede un pacchetto di interventi sul versante della sicurezza sul lavoro, in parte definiti prima della strage di Firenze che ha provocato la morte di cinque operai. Ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 19/2024, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc), agli obblighi di legge e al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi, di cui alla legge 296/2006, è subordinato anche all’assenza di violazioni nelle predette materie, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di successiva regolarizzazione, il datore di lavoro può accedere ai benefici di legge. Il concetto dell’allineamento fra rispetto delle norme e riconoscimento dei benefici di legge si ripresenta anche al successivo comma 2 dell’articolo 29, che interviene sul decreto legislativo 276/2003: al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi, compreso l’eventuale subappalto, deve essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali maggiormente applicati nel settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto. La disposizione si applica anche in caso di somministrazione di prestatori di lavoro. L’articolo è il 29 del decreto legislativo 276/2003.