La responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio comporta una pesante decurtazione

I crediti iniziali nella patente sono trenta; si può operare nei cantieri con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. La norma disciplina le decurtazioni, correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi: a) violazioni di cui all’allegato I (violazioni diverse ad iniziare dal documento di valutazione dei rischi): dieci crediti; b) violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’allegato XI (lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori): sette crediti; c) provvedimenti sanzionatori (emersione progressiva, articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 12/2002): cinque crediti; d) riconoscimento della responsabilità datoriale in caso di infortunio che prova la morte (venti crediti), una inabilità permanente, assoluta o parziale, al lavoro (quindici crediti) o una inabilità temporanea assoluta con assenza dal lavoro per più di quaranta giorni (dieci crediti). Nei casi di morte o inabilità permanente, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino ad un massimo di dodici mesi. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione; ciascun corso permette di riacquistare cinque crediti, previo invio di copia dell’attestato alla competente sede territoriale dell’Inl. Non possono essere riacquistati più di 15 crediti. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti che hanno portato alla decurtazione, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, se l’impresa o il lavoratore autonomo non sono stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Il punteggio è incrementato di cinque crediti, se le imprese adottano modelli di organizzazione e di gestione in linea con l’articolo 30 del dlgs 81/2008 (adempimento di obblighi diversi, compresa la gestione delle emergenze e le attività di formazione e informazione). È atteso un decreto ministeriale per le modalità di presentazione della richiesta e per il rilascio della patente; il sistema potrà essere esteso anche ad altri ambiti di attività, sulla base di uno o più accordi stipulati a livello nazionale dai sindacati e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative. Sono escluse dall’obbligo di possesso della patente a credito le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione Soa, rilasciata, ai sensi del decreto legislativo 36/2023, alle imprese per la partecipazione agli appalti superiori a 150mila euro.