Gli effetti immediati delle nuove norme sul lavoro occasionale nelle campagne

Cambia il comma 354 dell’articolo 1 della legge 197/2022, riferito alle sanzioni connesse al lavoro subordinato occasionale in agricoltura, che, si ricorda, prevede un massimo 45 giornate annue; il personale non già titolare di contratto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti; l’appartenenza ad alcune categorie: persone disoccupate, percettori di Naspi o Dis-Coll, reddito di cittadinanza, assegno di inclusione, pensionati, giovani con meno di 25 anni iscritti a scuola, detenuti, internati, soggetti in semilibertà. In caso di superamento del limite di durata, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato. In caso di impiego di soggetti diversi da quelli indicati nella normativa vigente, si applica una sanzione da euro 500 a euro 2.500 per lavoratore, salvo che la violazione non dipenda da informazioni incomplete o non veritiere da parte del lavoratore. Non si applica la procedura di diffida. Valgono, invece, per tutti i settori le disposizioni contenute ai commi da 7 a 9 dell’articolo 29. In seguito ad accertamento ispettivo, nel caso in cui non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato al datore di lavoro; se questi è d’accordo, iscrive l’impresa in un elenco informatico (Lista di conformità INL) consultabile pubblicamente. Nei diciotto mesi seguenti, i datori di lavoro non sono sottoposti ad ulteriori ispezioni sulle stesse materie, salvo eventuale richiesta. In caso di violazioni o irregolarità successivamente accertate, l’impresa è cancellata dalla lista.