Fino a 57.600 euro di ammenda in caso di impiego oltre i 60 giorni e di recidiva

Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto-legge 19/2024, si cominciano a fare i conti sugli effetti delle disposizioni contenute nel provvedimento urgente che, oltre ad occuparsi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede interventi diffusi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una delle misure forti è quella del rafforzamento delle sanzioni in caso di lavoro irregolare. Proprio il contrasto al sommerso e al fenomeno del caporalato rappresenta un punto qualificante degli impegni che il nostro Paese ha preso con la Commissione europea e con i partner europei. Il decreto-legge 19/2024 rivede gli importi definiti con il precedente decreto-legge 12/2012, modificato a sua volta dalla legge di bilancio del 2019. Le nuove sanzioni, in vigore dal 2 marzo scorso, variano da un minimo di 1.950 ad un massimo di 11.700 euro nel caso in cui il rapporto di lavoro irregolare abbia una durata sino a 30 giorni di lavoro effettivo; in caso di recidiva, la sanzione varia da 2.400 a 14.400 euro. Se la durata del rapporto di lavoro irregolare, è compreso fra 31 e 60 giorni di effettivo lavoro, la sanzione varia da 3.900 a 23.400; sale a 4.800 e a 28.000 euro in caso di recidiva. Oltre i sessanta giorni, la sanzione è compresa fra 7.800 e 46.800 euro, con tetto massimo a 57.600, in caso di recidiva. Sempre per lavoratore e tenendo conto della possibilità per il datore di sanare il pregresso.