Nuove soglie per i fringe benefit; conferma dell’aliquota al 5% sui contratti di produttività

Ai sensi dei commi 16 e 17 dell’articolo 1 della legge 213/2023, per il periodo di imposta 2024, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, entro il limite di mille euro, i beni ceduti o i servizi prestati dal datore di lavoro nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, elettricità, gas, affitto prima casa o interessi per il mutuo sempre prima casa, i cosiddetti fringe benefit. La soglia sale a 2mila euro in caso di figli. I datori di lavoro provvedono all’attuazione previa informativa alla rappresentanza sindacale unitaria, se presente. Rispetto al 2023, sono quindi riviste le soglie di esenzione (per il 2023, erano fissate a 3mila euro per i lavoratori con figli, mentre senza figli trovava applicazione la soglia ordinaria di 258,23 euro) e è introdotto un obbligo di informativa nei confronti del sindacato. Il dipendente, per poter fruire della misura, indica il codice fiscale del figlio per il beneficio incrementato. Il successivo comma 18 conferma, invece, la riduzione dell’aliquota sostitutiva al 5% che si applica alle somme e ai premi erogati nel 2024 per effetto di accordi collettivi sulla produttività; resta fermo il tetto di 3mila euro lordi. L’aliquota sostitutiva ordinaria è del 10%; essa si applica in sostituzione delle relative aliquote Irpef e delle addizionali regionale e comunale. Ha un impatto più circoscritto, viceversa, una terza misura. Per il periodo 1° gennaio 2024 – 30 giugno 2024, per effetto dei commi da 21 a 25, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale (detassazione) nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi; tale trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è riservato ai lavoratori del comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali. Nel 2023, il beneficiario non deve avere maturato un reddito superiore a 40mila euro. Il datore di lavoro è il sostituto di imposta e anticipa la somma e opera in compensazione.