Risorse per l’apprendistato
Il disegno di legge Lavoro presenta una serie di norme destinate a modificare la normativa vigente. L’articolo 3, nello specifico, sostituisce l’articolo 8 del decreto legislativo 148/2015, relativo alla compatibilità fra i trattamenti di integrazione salariale e lo svolgimento di una attività lavorativa. In caso di svolgimento di una attività lavorativa dipendente o autonoma, il lavoratore non percepisce il relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento salariale se non ha provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale Inps. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati (articolo 4-bis del decreto legislativo 181/2000), sono valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione. L’articolo 4, invece, interviene sui fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023, con specifico riferimento alla quota parte di risorse trasferite al fondo di integrazione salariale presso l’Inps. A seguire, l’articolo 5 esclude dai limiti quantitativi i lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre il successivo articolo 6 indica il periodo minimo di prova (un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro), fermo restando migliori condizioni nei contratti collettivi. L’articolo 7 specifica i termini per le comunicazioni obbligatorie in caso di ricorso al lavoro agile (entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo di lavoro agile oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro in modalità agile). Per effetto dell’articolo 9, il protrarsi di una assenza ingiustificata comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore stesso, per cui viene meno la disciplina prevista per le dimissioni volontarie. L’articolo 12 indica i termini entro i quali le amministrazioni possono assumere lavoratori socialmente utili. L’articolo 8 destina parte delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione alle attività di formazione promosse dalla regioni nell’ambito delle diverse tipologie di apprendistato, mentre l’articolo 23 istituisce l’Albo della buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per la raccolta delle migliori iniziative e l’Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, la cui composizione è demandata ad un successivo decreto ministeriale.