Cambiano gli accertamenti

L’Istituto, ai sensi dell’articolo 14, può mettere a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso, acquisiti o pervenuti, al fine di semplificare gli adempimenti e stimolare l’osservanza degli obblighi contributivi per la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori o omissioni. Il contribuente, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Inps, può segnalare all’Istituto eventuali fatti e circostanze non emerse, relativamente all’oggetto della comunicazione. Il contribuente, che regolarizza le anomalie, le omissioni e gli errori entro novanta giorni dalla notifica ed effettua il versamento dei contributi dovuti entro i successivi trenta giorni, è ammesso al pagamento della sanzione civile nella misura del 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta. In caso di pagamento dilazionato, l’applicazione della riduzione prevista è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate, si applica la sanzione civile prevista. Nel caso in cui il contribuente non segnala o non regolarizzi la propria posizione entro novanta giorni dalla comunicazione, l’Inps può avvalersi delle facoltà indicate all’articolo 16 della presente legge; le sanzioni sono calcolate sempre sulla base di quanto previsto all’articolo 116, comma 8, della legge 388/2000. Per effetto dell’articolo 15, a decorrere dal 1° gennaio 2025, Inps può consentire il pagamento rateale di debiti per contributi, premi e accessori di legge ad essi dovuti, non ancora affidati agli agenti della riscossione; la norma si applica anche all’Inail. Le rate mensili possono essere al massimo 60. Ai sensi dell’articolo 16, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, compresi quelli in caso di utilizzo di prestatori imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti d’ufficio compiuti dall’Inps, tramite l’accesso a banche dati anche di altre pubbliche amministrazioni, al fine di procedere alla comparazione dei dati per far emergere basi imponibili non dichiarate. Gli uffici dell’Inps posson invitare i contribuenti a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti, a rispondere a questionari. Infine, l’articolo 17 specifiche che, in caso di iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, di cui all’articolo 24, l’eventuale ricorso deve essere notificato presso la sede territoriale Inps nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.