tre strade possibili

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina transitoria, l’esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione o al riconoscimento della qualifica e alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale. Il possesso di tali requisiti non è richiesto in caso di esercizio della professione su base temporanea e occasionale o nel caso di aperture straordinarie organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o iscrizione. Tali visite possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di una istanza. Nei luoghi e negli istituti di cultura, anche privati, aperti al pubblico, secondo quanto stabilito all’articolo 3, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato. Per l’esercizio della professione di guida turistica, è necessaria una copertura assicurativa. L’esame di abilitazione è disciplinato dall’articolo 4; esso è indetto dal Ministero del turismo almeno una volta all’anno, con una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica su storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche. I requisiti per partecipare sono: maggiore età; cittadino italiano, Ue o extra Ue in regola; godimento dei diritti civili e politici; no condanne su reati con pena della reclusione o dell’arresto; no condanne per reati legati all’abuso di una professione; laurea triennale o specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; certificazione di due lingue straniere con livello almeno C1 e B2 e, per i cittadini stranieri, dell’italiano con livello C1. È atteso un decreto ministeriale per l’individuazione di ulteriori materie d’esame; è autorizzata una spesa di 300mila euro per il 2024 e di 170mila euro a decorrere dal 2025 per le spese relative all’esame di abilitazione.
Le guide turistiche già abilitate, a domanda, sono iscritte nell’elenco nazionale, con conseguente rilascio del tesserino; vale anche per le guide turistiche già abilitate in una o più regioni, con indicazione delle specializzazioni territoriali e annotazione delle conoscenze linguistiche. Fino ai 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che istituisce l’albo nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione. Sono apportate alcune modifiche e soppressioni a norme vigenti.