Multe fino a 15mila euro

È fatto divieto di svolgere la professione in violazione della presente legge e senza l’iscrizione in elenco, tranne le eccezioni indicate sopra; è vietato l’uso del tesserino da parte di chi non è guida abilitata. Il divieto è contenuto all’articolo 12 del provvedimento. È fatto divieto ad agenzie di viaggio, tour operator e altri intermediari di avvalersi, anche mediante piattaforme digitali, di soggetti non iscritti nell’elenco. Si tratta di un passaggio molto importante, utile per superare l’abusivismo che caratterizza la professione. È inoltre fatto divieto interdire o ostacolare l’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura. Il principio rimanda a quanto stabilito agli articoli precedenti, in particolare al 9. La nuova normativa poggia su un robusto sistema sanzionatorio. Sono, infatti, previste sanzioni per i non iscritti nell’elenco che esercitano abusivamente la professione (da 3mila a 12mila euro) e per gli altri soggetti indicati nella normativa, a partire dal ricorso a non iscritti da parte delle agenzie di viaggio (da 5mila a 15mila euro). La sanzione varia da 500 a 1.500 euro in caso di mancata esposizione del tesserino e per la non trasparenza sui prezzi praticati al cliente, mentre la multa va da 1.500 a 6mila euro se gli enti non presentano la dichiarazione preventiva (articolo 6, comma 7). I controlli sono demandati ai comuni che applicano la sanzione e incamerano i relativi proventi, un passaggio, quest’ultimo, che dovrebbe fungere da stimolo a maggiori controlli soprattutto nelle città d’arte.