Esigenze differenti

Con l’ordinanza n. 7306 del 13 marzo 2023 la Cassazione afferma che non si ravvisa alcun abuso del diritto nel caso in cui il lavoratore in permesso ex lege 104/1992 svolga l’attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare le esigenze del congiunto con handicap pur senza rinunciare del tutto alle proprie esigenze personali e familiari. Un lavoratore viene licenziato per giusta causa dall’azienda da cui dipende perché accusato di avere usufruito di cinque giorni di permesso in base alla legge 104/1992 per finalità estranee all’assistenza dei genitori disabili come da controllo di investigatori privati. La Corte d’Appello di Genova, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato illegittimo il licenziamento. Premesso che il lavoratore aveva diritto ai permessi di cui all’articolo 13 della legge per assistere entrambi i genitori in condizioni di handicap grave, la Corte ha accertato che il predetto aveva trasferito il padre presso la propria abitazione per assisterlo meglio, che durante i giorni di permesso aveva svolto incombenze rientranti nelle finalità previste. In tale contesto secondo i giudici dovevano considerarsi non decisivi gli intervalli di tempo non dedicati alla cura dei genitori ma ad esempio alla lettura di libri presso i giardini pubblici.

Gestione del tempo

Erano stati degli investigatori privati incaricati dall’azienda a rilevare in due distinte occasioni il tempo dedicato alla lettura. La Corte ha ritenuto che fosse sostanzialmente garantita l’assistenza ai genitori nei sette giorni oggetto di investigazione ed ha sottolineato come tale onere di assistenza dovesse valutarsi con la necessaria flessibilità in modo da poter considerare anche i bisogni personali del dipendente. Per questo i giudici di appello hanno escluso che la condotta del lavoratore costituisse un grave inadempimento. Avverso la sentenza la Società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione che tuttavia è stato rigettato dalla Suprema Corte con condanna alle spese di lite. Per la Suprema Corte l’elemento essenziale è l’esistenza di un nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile. Ciò va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio delle proprie esigenze personali e familiari ma piuttosto quale chiara funzionalizzazione del tempo liberato dalla prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile. Ciò senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro, purché risulti soddisfatta la finalità del beneficio.