Senatori a vita

L’articolo 1 del disegno di legge di riforma costituzionale prevede l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione. Tale articolo dispone, al comma prima, che chi è stato Presidente della Repubblica è senatore di diritto e a vita, salvo eventuale rinuncia. Il secondo comma, che il governo chiede di abrogare, permette allo stesso Presidente della Repubblica di «nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». Dopo la riforma introdotta con la legge costituzionale 1/2020, i senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non possono essere in alcun caso più di cinque.

Scioglimento

L’articolo 2 del disegno di legge costituzionale interviene sull’articolo 88 della Costituzione che riguarda i poteri del Presidente della Repubblica. Nella versione vigente, il comma prima dell’articolo 88 permette al Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sciogliere le stesse o anche una sola di esse. Una ipotesi di cui si era parlato spesso in passato, soprattutto con riferimento al Senato. La riforma proposta mantiene in capo al Presidente della Repubblica la possibilità di sciogliere le Camere, ma entrambe e non soltanto una. Non cambia, invece, il secondo comma che limita lo scioglimento negli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica.