Agevolazione sul costo del personale

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 4, per i titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale. L’agevolazione spetta ai contribuenti che hanno esercitato l’attività nel 2023 per 365 giorni; non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o altri istituti liquidatori relativi a crisi di impresa. Gli incrementi occupazionale rilevano a condizione che il numero dei dipendenti nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2023 sia superiore a quello mediamente occupato nel periodo al 31 dicembre 2023. L’incremento va considerato al netto di diminuzioni occupazionali in società controllate o collegate. Il costo riferibile è pari al minor importo fra il costo effettivo e l’incremento complessivo del costo del personale. Nessun costo è riferibile se alla fine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è inferiore o pari a quello del 2023. Il costo riferito è maggiorato in caso di assunzione di personale rientrante in categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Il riferimento, contenuto all’articolo 1, è alle seguenti categorie di persone: lavoratori molto svantaggiati; persone con disabilità, svantaggiate, ex degenti di ospedali psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in difficoltà familiare, persone detenute o internate, condannati o internati ammessi a misure alternative; donne con almeno due figli di cui uno minore, prive di impiego da almeno sei mesi nelle regioni svantaggiate; giovani ammessi all’incentivo occupazione giovani di cui al decreto-legge 48/2023; lavoratori con sede di lavoro in regioni in ritardo; persone già beneficiarie del reddito di cittadinanza, decaduti dal beneficio e non integrino i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione. È atteso un decreto ministeriale entro trenta giorni con la determinazione dei coefficienti di maggiorazione per le categorie svantaggiate con il vincolo che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per dette categorie. Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo.