L’accesso al Supporto per la formazione e il lavoro è subordinato ad alcuni requisiti. Possono richiederlo singoli individui di età compresa fra i 18 e i 59 anni, con un valore Isee familiare, in corso di validità, non superiore a 6mila euro annui. I richiedenti non devono percepire altri strumenti pubblici di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione né il Reddito di cittadinanza. Possono richiedere il Supporto i singoli componenti di nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che partecipano ai percorsi di formazione pur non essendo obbligati per effetto della definizione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. L’Assegno di inclusione guarda ai nuclei familiari al cui interno sono presenti minori, persone con disabilità o con età pari o superiore a 60 anni. È richiesto, altresì, il possesso di altri requisiti, i medesimi che valgono anche per l’Assegno di inclusione. Un requisito richiesto è quello che mette insieme cittadinanza, residenza e soggiorno. Il richiedente deve infatti essere cumulativamente in possesso di tre requisiti. Essere cittadino dell’Unione europea o suo familiare titolare di diritto di soggiorno o di soggiorno permanente oppure cittadino di Paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno (soggiornante di lungo periodo) o titolare dello status di protezione internazionale. Essere residente in Italia, al momento della domanda, da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Interrompono il requisito della residenza continuativa le assenze per periodi pari o superiori a due mesi continuativi o per periodi pari o superiori a quattro mesi anche non continuativi nei diciotto mesi, salvo i casi di assenze per gravi e documentati motivi di salute. Il terzo requisito rimanda alla residenza in Italia del richiedente e dei componenti del nucleo che rientrano nel parametro della scala di equivalenza; se il richiedente è singolo, tale requisito non entra in gioco.